Art. 1
In vigore dal 21 dic 2016
1. Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia, l'Unione sostiene le attività svolte dall'AIEA nel settore della sicurezza nucleare per conseguire i seguenti obiettivi:
a)
realizzare progressi nell'universalizzazione degli strumenti internazionali in materia di non proliferazione e di sicurezza nucleare;
b)
assistere gli Stati nella creazione di capacità tecniche, scientifiche e umane interne, necessarie per una protezione nucleare efficace e sostenibile;
c)
rafforzare le capacità di prevenire, individuare, rispondere e proteggere le persone, i beni e l'ambiente da atti non autorizzati, criminali o intenzionali, implicanti materiali nucleari o altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare;
d)
rafforzare le attività di individuazione del traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e la relativa risposta;
e)
contribuire alla sicurezza informatica nel settore nucleare;
f)
rafforzare la sicurezza delle sorgenti radioattive, provvedere al loro trasporto e stoccaggio sicuro nei paesi che necessitano di sostegno, prevedendo anche il rinvio al paese d'origine o al fornitore;
g)
rafforzare la protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi.
2. I progetti sono finalizzati a:
a)
assicurare la sostenibilità e l'efficacia del sostegno fornito attraverso le precedenti azioni comuni e decisioni;
b)
rafforzare l'infrastruttura interna di sostegno alla sicurezza nucleare degli Stati;
c)
rafforzare il quadro legislativo e regolamentare degli Stati;
d)
rafforzare i sistemi di sicurezza nucleare e le misure di sicurezza per i materiali nucleari e altri materiali radioattivi;
e)
rafforzare l'infrastruttura istituzionale e le capacità degli Stati di trattare materiali nucleari e altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare;
f)
rafforzare la capacità degli Stati di affrontare e reagire alla cibercriminalità e mitigarne gli effetti sulla sicurezza nucleare;
g)
potenziare le capacità di istruzione e formazione nel settore della sicurezza nucleare;
h)
assicurare sostegno mirato e costante per l'attuazione e l'universalizzazione dell'emendamento alla convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare.
3. La preparazione della presente decisione si basa su informazioni già a disposizione dell'AIEA e sull'esito dei compiti assolti a norma di precedenti azioni comuni e decisioni.
4. Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato. Gli elenchi di paesi destinatari si basano sulla definizione delle necessità a seguito di un'analisi delle lacune rilevate negli eventuali piani integrati di sostegno alla sicurezza nucleare (INSSP), oppure su una proposta accettata del segretariato dell'AIEA. Gli elenchi di paesi beneficiari e sottoregioni sono stabiliti dagli Stati membri dell'Unione di concerto con l'AIEA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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