Art. 10
Consiglio accademico esecutivo
In vigore dal 21 dic 2016
Consiglio accademico esecutivo
1. Il consiglio è composto dai rappresentanti senior degli istituti civili e militari ed altri operatori identificati dagli Stati membri per sostenere lo svolgimento delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD, nonché dal direttore dell'IUESS o dal rappresentante del direttore.
2. Il presidente del consiglio è nominato dal comitato direttivo tra i membri del consiglio stesso.
3. Alle riunioni del consiglio sono invitati ad assistere rappresentanti della Commissione e del SEAE.
4. Alle riunioni del consiglio sono invitati ad assistere, in qualità di osservatori attivi, rappresentanti senior dei partner associati della rete.
5. Alle riunioni del consiglio possono essere invitati ad assistere come osservatori esperti accademici e alti funzionari di istituzioni dell'Unione e nazionali. Ove opportuno, e previa valutazione caso per caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti accademici e alti funzionari che sono rappresentanti degli istituti che non sono membri della rete.
6. Il consiglio:
a)
fornisce al comitato direttivo consulenze e raccomandazioni di carattere accademico;
b)
applica tramite la rete il programma accademico annuale convenuto;
c)
supervisiona il sistema di eLearning;
d)
elabora i programmi di studio per tutte le attività di formazione e istruzione dell'AESD;
e)
assicura il coordinamento generale delle attività di formazione e istruzione dell'AESD tra tutti gli istituti;
f)
riesamina il livello delle attività di formazione e istruzione svolte nell'anno accademico precedente;
g)
presenta proposte di attività di formazione e di istruzione al comitato direttivo per l'anno accademico successivo;
h)
assicura una sistematica valutazione di tutte le attività di formazione e istruzione dell'AESD e approva i rapporti di valutazione relativi ai corsi;
i)
contribuisce alla redazione del progetto di relazione annuale generale sulle attività dell'AESD;
j)
sostiene l'attuazione dell'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali ispirata al programma Erasmus.
7. Per svolgere i suoi compiti il consiglio può riunirsi in diverse configurazioni incentrate sui progetti. Il comitato direttivo deve approvare tali configurazioni e il consiglio definisce norme e disposizioni che disciplinano la creazione e il funzionamento di tali configurazioni. Ogni configurazione riferisce in merito alle proprie attività al consiglio accademico almeno una volta ogni anno, dopodiché il suo mandato può essere prorogato.
8. Un membro del segretariato dell'AESD sostiene e assiste il consiglio accademico e ognuna delle sue configurazioni, e partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Allo stesso tempo, qualora non sia possibile trovare un altro candidato, può presiedere le riunioni.
9. Il regolamento interno del consiglio e di ognuna delle sue configurazioni è adottato dal comitato direttivo.
Storico versioni
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