Art. 9
Comitato direttivo
In vigore dal 21 dic 2016
Comitato direttivo
1. Il comitato direttivo, composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro, è l'organo decisionale dell'AESD. Ogni membro del comitato può essere rappresentato o accompagnato da un membro supplente.
2. I membri del comitato direttivo possono essere accompagnati da esperti alle riunioni del comitato.
3. Il comitato direttivo è presieduto da un rappresentante dell'AR adeguatamente esperto. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno.
4. I rappresentanti dei paesi in via di adesione all'Unione possono assistere alle riunioni del comitato direttivo in qualità di osservatori.
5. Il capo, altri membri del personale dell'AESD, il presidente del consiglio e, se del caso, i presidenti delle sue diverse configurazioni, nonché un rappresentante della Commissione e di altre istituzioni dell'UE, compreso il SEAE partecipano alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.
6. Il comitato direttivo:
a)
approva e sottopone a riesame periodico le attività di formazione e di istruzione dell'AESD nel rispetto dei requisiti convenuti in materia di formazione e di istruzione dell'AESD;
b)
approva il programma accademico annuale dell'AESD;
c)
seleziona le attività di formazione e di istruzione da svolgere nell'ambito dell'AESD e ne definisce le priorità, tenendo conto delle risorse a disposizione dell'AESD e dei requisiti di formazione e di istruzione individuati;
d)
sceglie lo Stato membro o gli Stati membri che ospitano le attività di formazione e di istruzione dell'AESD e gli istituti che le svolgono;
e)
decide in merito all'apertura di specifiche attività di formazione e di istruzione dell'AESD alla partecipazione di paesi terzi nell'ambito politico generale stabilito dal comitato politico e di sicurezza;
f)
adotta i programmi di studio per tutte le attività di formazione e istruzione dell'AESD;
g)
prende atto dei rapporti di valutazione relativi ai corsi;
h)
prende atto della relazione generale annuale sulle attività di formazione e istruzione dell'AESD e adotta le raccomandazioni in essa contenute, che saranno trasmesse agli organi competenti del Consiglio;
i)
fornisce un orientamento globale per i lavori del consiglio;
j)
nomina i presidenti del consiglio accademico esecutivo e delle sue diverse configurazioni;
k)
prende i provvedimenti necessari per quanto riguarda il funzionamento dell'AESD nella misura in cui tale compito non sia attribuito ad altri organi;
l)
approva il bilancio annuale ed eventuali bilanci rettificativi, su proposta del capo;
m)
approva i conti annuali e dà scarico al capo;
n)
approva disposizioni aggiuntive applicabili alle spese gestite dall'AESD;
o)
approva eventuali accordi di finanziamento e accordi tecnici conclusi con la Commissione, il SEAE, un'Agenzia dell'Unione o uno Stato membro in relazione al finanziamento o all'esecuzione delle spese dell'AESD;
p)
contribuisce al processo di selezione del capo, come definito all', paragrafo 3.
7. Il comitato direttivo approva il suo regolamento interno.
8. Ad eccezione del caso di cui all', paragrafo 6, delle disposizioni finanziarie applicabili alle spese finanziate dall'AESD e relativo finanziamento, il comitato direttivo delibera a maggioranza qualificata quale definita all', paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
Storico versioni
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