Art. 12

Segretariato dell'AESD

In vigore dal 21 dic 2016
Segretariato dell'AESD 1.   Il segretariato assiste il capo nell'assolvimento dei compiti del capo. 2.   Il segretariato sostiene il comitato direttivo, il consiglio accademico, incluse le sue configurazioni, e gli istituti nella gestione, nel coordinamento e nell'organizzazione delle attività di formazione e istruzione dell'AESD. 3.   Il segretariato sostiene e assiste il consiglio accademico nel garantire la qualità e la coerenza complessive delle attività di formazione e istruzione dell'AESD, nonché il loro costante adeguamento agli sviluppi della politica dell'Unione. In particolare, contribuisce a garantire i massimi standard possibili in tutte le fasi della fornitura di un'attività di formazione e di istruzione, dallo sviluppo dei programmi di studio e dal contenuto all'approccio metodologico. 4.   Ciascun istituto appartenente alla rete AESD designa un punto di contatto con il segretariato per le questioni organizzative e amministrative connesse all'organizzazione delle attività di formazione e istruzione dell'AESD. 5.   Il segretariato opera in stretta collaborazione con la Commissione e il SEAE.
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Segretariato dell'AESD (Art. 12 Decisione (UE) 2016/2382) — Testo vigente | Portale Normativo