Art. 8
Deroga al divieto di spedizione di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I
In vigore dal 15 nov 2016
Deroga al divieto di spedizione di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I
In deroga al divieto di cui all', lettera d), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti da:
a)
una zona elencata nella parte I dell'allegato I in un luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro o in una zona di un altro Stato membro elencata nella parte I o II dell'allegato I;
b)
una zona elencata nella parte II dell'allegato I in un luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro o in una zona di un altro Stato membro elencata nella parte II dell'allegato I a condizione che:
i)
i sottoprodotti di origine animale non trasformati siano spediti sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti per la trasformazione o lo smaltimento in un impianto riconosciuto in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009; e
ii)
qualora il luogo di destinazione si trovi in un altro Stato membro, sia istituita una procedura di incanalamento a norma dell', sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che i sottoprodotti di origine animale non trasformati siano trasportati in modo sicuro nel luogo di destinazione e che non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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