Art. 10
Deroga al divieto di spedizione di colostro, latte e prodotti lattiero-caseari destinati all'alimentazione animale provenienti dalle zone elencate nella parte II dell'allegato I
In vigore dal 15 nov 2016
Deroga al divieto di spedizione di colostro, latte e prodotti lattiero-caseari destinati all'alimentazione animale provenienti dalle zone elencate nella parte II dell'allegato I
1. In deroga al divieto di cui all', lettera c), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di colostro, latte e prodotti lattiero-caseari destinati all'alimentazione animale ottenuti da bovini e ruminanti selvatici in cattività tenuti in aziende situate nelle zone elencate nella parte II dell'allegato I, a condizione che il colostro, il latte e i prodotti lattiero-caseari siano stati sottoposti a un trattamento atto a garantire la distruzione del virus dell'afta epizootica, come descritto nell'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE del Consiglio (22) e che la partita sia conforme al paragrafo 2 del presente articolo.
2. L'autorità competente autorizza la spedizione in altri Stati membri di partite di colostro, latte e prodotti lattiero-caseari conformemente alla deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo se le partite sono accompagnate da un certificato sanitario ufficiale, quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (23), e la parte II di tale certificato sanitario è completata con la seguente attestazione:
«colostro, latte e prodotti lattiero-caseari conformi all' della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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