Art. 11
Prescrizioni relative ai veicoli per il trasporto, alla pulizia e alla disinfezione
In vigore dal 15 nov 2016
Prescrizioni relative ai veicoli per il trasporto, alla pulizia e alla disinfezione
1. L'autorità competente provvede affinché, prima che qualsiasi mezzo di trasporto entrato in contatto con animali di specie sensibili in una zona elencata nella parte II dell'allegato I lasci tale zona, l'operatore o il conducente di tale veicolo fornisca elementi di prova da cui risulti che, dopo l'ultimo contatto con tali animali, il veicolo è stato pulito e disinfettato in modo tale da inattivare il virus della dermatite nodulare contagiosa e trattato con insetticidi autorizzati efficaci contro i vettori della dermatite nodulare contagiosa.
2. L'autorità competente specifica le informazioni che devono essere presentate dall'operatore o dal conducente del veicolo di trasporto, a norma del paragrafo 1, al fine di dimostrare che le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione prescritte hanno avuto luogo.
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