Art. 6
Condizioni particolari per la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi all'interno delle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I dello stesso Stato membro
In vigore dal 15 nov 2016
Condizioni particolari per la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi all'interno delle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I dello stesso Stato membro
1. In deroga al divieto di cui all', lettera a), e fatto salvo il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare la spedizione di partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi da aziende situate in una zona elencata nella:
a)
parte I dell'allegato I in un luogo di destinazione situato in un'altra zona dello stesso Stato membro elencata nella parte I o II dell'allegato I;
b)
parte II dell'allegato I in un luogo di destinazione situato in un'altra zona dello stesso Stato membro elencata nella parte II dell'allegato I.
2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica solo alle partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
a)
gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e provengono da un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione;
b)
gli animali, indipendentemente dal loro status di vaccinazione individuale o nell'azienda di origine contro la dermatite nodulare contagiosa possono essere spostati in un macello per una macellazione d'urgenza, a condizione che l'azienda di origine non sia soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento a norma della direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa;
c)
gli animali sono animali non vaccinati di età inferiore a quattro mesi, nati da femmine vaccinate almeno 28 giorni prima del parto, e possono essere spostati in un'altra azienda purché tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda di origine siano stati vaccinati e rivaccinati conformemente alle istruzioni del fabbricante del vaccino utilizzato almeno 28 giorni prima della data dello spostamento previsto e l'azienda non sia soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento a norma della direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2016:2008:oj#art-6