Art. 4

Deroga al divieto di spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi provenienti dalle zone elencate nella parte I dell'allegato I

In vigore dal 15 nov 2016
Deroga al divieto di spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi provenienti dalle zone elencate nella parte I dell'allegato I 1.   In deroga al divieto di cui all', lettera a), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi da aziende situate nelle zone elencate nella parte I dell'allegato I, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: a) gli animali sono spediti in zone elencate nella parte I o II dell'allegato I dello stesso o di un altro Stato membro o in un paese terzo e soddisfano le seguenti condizioni: i) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e provengono da un'azienda in cui gli animali sono rimasti per almeno 28 giorni e in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione; ii) tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno del carico per la spedizione e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa; iii) gli animali non sono soggetti ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE; iv) l'autorità competente del luogo di origine attua un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione e ha informato la Commissione e gli altri Stati membri della data di inizio del programma di vaccinazione; e v) è stata istituita una procedura di incanalamento a norma dell', sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che gli animali siano trasportati in modo sicuro e che non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo; o b) gli animali sono spediti in una zona dello stesso o di un altro Stato membro o in un paese terzo e soddisfano le seguenti condizioni: i) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno tre mesi prima della data di spedizione e provengono da un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione; ii) tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno del carico per la spedizione e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa; iii) gli animali non sono soggetti ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE; iv) gli animali sono rimasti sin dalla nascita, o per un periodo di almeno 28 giorni prima della data di spedizione, in un'azienda in cui, in un raggio di almeno 20 km, non sono stati confermati casi di dermatite nodulare contagiosa nei tre mesi precedenti la data di spedizione e prima di tale periodo gli eventuali casi confermati di infezione da dermatite nodulare contagiosa hanno comportato l'abbattimento e la distruzione di tutti gli animali sensibili delle aziende interessate, situate in una zona elencata nella parte I dell'allegato I di uno Stato membro in cui tutti gli animali in tutte le sue zone elencate nella parte I dell'allegato I sono stati vaccinati o rivaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'allegato II, almeno tre mesi prima della data di spedizione e sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante nelle specifiche del vaccino; v) l'autorità competente del luogo di origine ha attuato un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione e ha informato la Commissione e gli altri Stati membri delle date di inizio e di completamento del programma di vaccinazione; e vi) è stata istituita una procedura di incanalamento a norma dell', sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che gli animali siano trasportati in modo sicuro e che non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo; o c) gli animali sono spediti in una zona di uno Stato membro o in un paese terzo e soddisfano le seguenti condizioni: i) gli animali soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la diffusione della dermatite nodulare contagiosa richieste dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di origine e autorizzate dalle autorità competenti dei paesi dei luoghi di transito e di destinazione prima della data di spedizione di tali animali; ii) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e provengono da un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione; iii) tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno del carico per la spedizione e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa; iv) gli animali non sono soggetti ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE; v) gli animali sono rimasti sin dalla nascita, o per un periodo di almeno 28 giorni prima della data di spedizione, in un'azienda in cui, in un raggio di almeno 20 km, non sono stati confermati casi di dermatite nodulare contagiosa nei tre mesi precedenti la spedizione e prima di tale periodo gli eventuali casi confermati di infezione da dermatite nodulare contagiosa hanno comportato l'abbattimento e la distruzione di tutti gli animali sensibili delle aziende interessate; vi) è stata istituita una procedura di incanalamento a norma dell', sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che gli animali, spediti in conformità delle garanzie in materia di salute animale di cui al punto i), siano trasportati in modo sicuro e non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo; vii) l'autorità competente del luogo di origine attua un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione e ha informato la Commissione e gli altri Stati membri della data di inizio del programma di vaccinazione; e viii) lo Stato membro del luogo di origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti di cui al punto i). 2.   Nei casi in cui i bovini e i ruminanti selvatici in cattività soddisfino i requisiti per la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari per tali animali di cui alla direttiva 64/432/CEE o alla decisione 93/444/CEE: « …(animali) conformi all' …[, paragrafo 1, lettera a), b) o c), indicare la dicitura appropriata] della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri».
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