Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 nov 2016
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1)   «bovini»: ungulati appartenenti alle specie Bos taurus, Bos indicus, Bison bison e Bubalus bubalis; 2)   «ruminanti selvatici in cattività»: ruminanti selvatici delle specie notoriamente coinvolte nella trasmissione e diffusione della dermatite nodulare contagiosa in base alle più recenti conoscenze scientifiche disponibili; 3)   «zona infetta»: la parte del territorio di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte II, della presente decisione comprendente l'area in cui è stata confermata la presenza della dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e sorveglianza istituite a norma dell' della direttiva 92/119/CEE, e in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può essere effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione da parte della Commissione; 4)   «zona immune grazie a vaccinazione»: la parte del territorio di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, della presente decisione comprendente le aree al di fuori della zona infetta da dermatite nodulare contagiosa, in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione da parte della Commissione.
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Definizioni (Art. 2 Decisione (UE) 2016/2008) — Testo vigente | Portale Normativo