Art. 6
In vigore dal 4 nov 2016
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Ungheria trasmette le seguenti informazioni:
a)
l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto l'aiuto nel quadro del regime di cui all' e l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto da ciascuno di essi nel quadro del regime;
b)
l'importo complessivo (capitale e interessi di recupero) che deve essere recuperato da ciascun beneficiario;
c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d)
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. L'Ungheria informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso nel quadro del regime di cui all'. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Storico versioni
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