Art. 2
In vigore dal 4 nov 2016
L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all' non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni del regolamento adottato a norma dell' del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (21) o del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (22) a seconda di quale sia applicabile al momento della concessione dell'aiuto.
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