Art. 4
In vigore dal 4 nov 2016
1. L'Ungheria procede al recupero dai beneficiari dell'aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all', come indicato ai considerando da 88 a 95.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (23) modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 (24).
4. L'Ungheria annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto a norma del regime di cui all' con effetto alla data di adozione della presente decisione.
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