Art. 2
In vigore dal 17 ott 2016
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 97a sessione del Comitato della sicurezza marittima dell'IMO è di acconsentire all'adozione di:
a)
modifiche delle regole SOLAS II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II-1/8-1, II-1/9, II-1/10, II-1/12, II-1/13, II-1/15 — 17, II-1/19, II-1/21 — 22 e II-1/35 secondo quanto stabilito nell'allegato 1 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016;
b)
modifiche della regola SOLAS II-1/1.2, adozione della nuova regola II-1/19-1, modifiche delle regole SOLAS III/1.4, III/30 e III/37 secondo quanto stabilito nell'allegato 1 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016;
c)
modifiche delle regole SOLAS II-2/1 e II-2/10 secondo quanto stabilito nell'allegato 1 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016;
d)
modifiche della regola SOLAS II-1/3-12 secondo quanto stabilito nell'allegato 1 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016;
e)
modifiche della convenzione e del codice STCW relative alla formazione specifica per le navi da passeggeri e delle parti A e B del codice STCW, secondo quanto stabilito negli allegati 8, 9 e 10 del documento MSC 96/25/Add.1 dell'IMO;
f)
modifiche del capitolo 13 del codice FSS secondo quanto stabilito nell'allegato 2 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016;
g)
modifiche del codice ESP 2011 secondo quanto stabilito nell'allegato 4 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016.
2. Se le modifiche della regola SOLAS II-1/6 di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono riesaminate in occasione della 97a sessione del Comitato della sicurezza marittima dell'IMO, la posizione da adottare a nome dell'Unione è di acconsentire a quelle modifiche che migliorano gli attuali livelli di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:2077:oj#art-2