Art. 3
In vigore dal 17 ott 2016
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione indicata negli è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.
2. Possono essere concordate delle modifiche marginali alle posizioni di cui agli senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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