Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 ott 2016
1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 97a sessione del Comitato della sicurezza marittima dell'IMO è di acconsentire all'adozione di: a) modifiche delle regole SOLAS II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II-1/8-1, II-1/9, II-1/10, II-1/12, II-1/13, II-1/15 — 17, II-1/19, II-1/21 — 22 e II-1/35 secondo quanto stabilito nell'allegato 1 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016; b) modifiche della regola SOLAS II-1/1.2, adozione della nuova regola II-1/19-1, modifiche delle regole SOLAS III/1.4, III/30 e III/37 secondo quanto stabilito nell'allegato 1 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016; c) modifiche delle regole SOLAS II-2/1 e II-2/10 secondo quanto stabilito nell'allegato 1 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016; d) modifiche della regola SOLAS II-1/3-12 secondo quanto stabilito nell'allegato 1 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016; e) modifiche della convenzione e del codice STCW relative alla formazione specifica per le navi da passeggeri e delle parti A e B del codice STCW, secondo quanto stabilito negli allegati 8, 9 e 10 del documento MSC 96/25/Add.1 dell'IMO; f) modifiche del capitolo 13 del codice FSS secondo quanto stabilito nell'allegato 2 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016; g) modifiche del codice ESP 2011 secondo quanto stabilito nell'allegato 4 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016. 2.   Se le modifiche della regola SOLAS II-1/6 di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono riesaminate in occasione della 97a sessione del Comitato della sicurezza marittima dell'IMO, la posizione da adottare a nome dell'Unione è di acconsentire a quelle modifiche che migliorano gli attuali livelli di sicurezza.
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