Art. 12

Assenza di diffusione in formato digitale, di comunicazione e di scambio di informazioni FIDUCIA

In vigore dal 14 set 2016
Assenza di diffusione in formato digitale, di comunicazione e di scambio di informazioni FIDUCIA 1.   Le informazioni FIDUCIA non sono in nessun caso diffuse in formato digitale. 2.   Il Tribunale non trasmette informazioni FIDUCIA né alle istituzioni, organi, organismi o agenzie dell'Unione, né agli Stati membri, né alle altre parti della controversia, né ad alcun terzo.
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Assenza di diffusione in formato digitale, di comunicazione e di scambio di informazioni FIDUCIA (Art. 12 Decisione (UE) 2016/2387) — Testo vigente | Portale Normativo