Art. 14

Organizzazione della sicurezza nel Tribunale

In vigore dal 14 set 2016
Organizzazione della sicurezza nel Tribunale 1.   L'ufficio FIDUCIA procede alla protezione delle informazioni FIDUCIA in applicazione della presente decisione. 2.   L'autorità di sicurezza è responsabile della corretta applicazione della presente decisione. A tale titolo l'autorità di sicurezza: a) attua la politica di sicurezza della Corte di giustizia dell'Unione europea e la sottopone a riesame periodico; b) controlla l'attuazione della presente decisione da parte dell'ufficio FIDUCIA; c) ove opportuno ordina, alle condizioni previste nell', indagini su compromissioni o perdite, accertate o presunte, di informazioni FIDUCIA: d) compie ispezioni periodiche delle disposizioni di sicurezza volte ad assicurare la protezione delle informazioni FIDUCIA nei locali dell'ufficio FIDUCIA.
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