Art. 11
Sicurezza in caso di intervento esterno
In vigore dal 14 set 2016
Sicurezza in caso di intervento esterno
1. Per «sicurezza in caso di intervento esterno» si intende l'applicazione di misure che assicurino la protezione delle informazioni FIDUCIA da parte di contraenti esterni che debbano intervenire nell'ambito della manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica o in occasione di un intervento che richieda il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro.
2. L'autorità di sicurezza può affidare a contraenti esterni registrati in uno Stato membro l'adempimento di mansioni che implicano o presuppongono, in forza del contratto che li vincola, l'accesso alle informazioni FIDUCIA da parte degli stessi.
3. L'autorità di sicurezza assicura il rispetto, al momento della concessione dei contratti, delle norme minime sulla sicurezza previste nella presente decisione e menzionate nel contratto.
4. I membri del personale di un contraente esterno possono accedere a informazioni FIDUCIA soltanto dopo essere stati autorizzati a tal fine dall'autorità di sicurezza sulla base di un nulla osta di sicurezza per il personale rilasciato dall'Autorità nazionale per la sicurezza o da qualsiasi altra autorità di sicurezza competente in conformità alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali.
5. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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