Art. 9

Gestione delle informazioni FIDUCIA

In vigore dal 14 set 2016
Gestione delle informazioni FIDUCIA 1.   Per «gestione delle informazioni FIDUCIA» si intende l'applicazione delle misure amministrative intese a proteggere le informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e in ogni caso non oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, e a controllarle al fine di contribuire a scoraggiare e individuare casi di compromissione o perdita intenzionale o accidentale di tali informazioni. 2.   Le misure di gestione delle informazioni FIDUCIA riguardano in particolare la registrazione, la consultazione, la creazione, la copiatura, la conservazione, la restituzione e la distruzione di informazioni FIDUCIA. 3.   All'atto della ricezione e prima di qualsiasi trattamento, le informazioni FIDUCIA sono registrate dall'ufficio FIDUCIA. 4.   I locali dell'ufficio FIDUCIA sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte dell'autorità di sicurezza. 5.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato III.
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