Art. 8
Obblighi internazionali
In vigore dal 19 ago 2016
Obblighi internazionali
Gli Stati membri riportano tutti i pertinenti requisiti in materia di raccolta dei dati derivanti dai loro obblighi internazionali nelle seguenti tabelle:
a)
tabella 1A
b)
tabella 1B
c)
tabella 1C
d)
tabella 4A
e)
tabella 4B
f)
tabella 7B e
g)
tabella 7C.
Tale disposizione si applica alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e agli organismi regionali per la pesca di cui gli Stati membri o l'Unione sono parti contraenti, nonché agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile nell'ambito dei quali operano le loro flotte.
Storico versioni
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