Art. 8 · Obblighi internazionali

Art. 8

Obblighi internazionali

In vigore dal 19 ago 2016
Obblighi internazionali Gli Stati membri riportano tutti i pertinenti requisiti in materia di raccolta dei dati derivanti dai loro obblighi internazionali nelle seguenti tabelle: a) tabella 1A b) tabella 1B c) tabella 1C d) tabella 4A e) tabella 4B f) tabella 7B e g) tabella 7C. Tale disposizione si applica alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e agli organismi regionali per la pesca di cui gli Stati membri o l'Unione sono parti contraenti, nonché agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile nell'ambito dei quali operano le loro flotte.
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