Art. 7
Disposizioni in materia di cooperazione e coordinamento regionale e internazionale
In vigore dal 19 ago 2016
Disposizioni in materia di cooperazione e coordinamento regionale e internazionale
1. Gli Stati membri indicano nella tabella 7A le pertinenti riunioni regionali e internazionali a cui partecipano e nella tabella 7B le modalità con cui viene dato seguito alle raccomandazioni concordate a livello di regione marina o a livello dell'UE. Se non viene dato seguito alle suddette raccomandazioni, gli Stati membri ne spiegano le ragioni nella sezione «Osservazioni» della tabella 7B. Essi indicano inoltre l'effetto che tali raccomandazioni avranno sulla loro raccolta di dati.
2. Gli Stati membri riportano nella tabella 7C tutte le informazioni pertinenti relative ad accordi con altri Stati membri. Tali informazioni indicano la parte di dati che deve essere raccolta da ciascuno Stato membro e lo Stato membro che assicura la completezza della raccolta, specificano la durata dell'accordo e precisano a quale Stato membro spetterà il compito di trasmettere i dati agli utenti finali.
3. Fatte salve le campagne di ricerca in mare di cui alla tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione, nel pianificare lo sforzo di ricerca o il modello di campionamento gli Stati membri possono prendere in considerazione le esigenze degli utenti finali, purché ciò non incida negativamente sulla qualità dei risultati e venga coordinato a livello di regione marina. Gli Stati membri possono decidere, di concerto con altri Stati membri della stessa regione, di ridistribuire alcuni compiti e contributi. Se viene raggiunto un accordo con altri Stati membri sulla ripartizione dei compiti, la partecipazione (fisica e/o finanziaria) ad ogni singola campagna, nonché gli obblighi di comunicazione e trasmissione di ciascuno Stato membro, vengono indicati nel riquadro 1G.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2016:1701:oj#art-7