Art. 5

Garanzia e controllo della qualità

In vigore dal 19 ago 2016
Garanzia e controllo della qualità 1.   Un quadro di garanzia e di controllo della qualità è descritto, se del caso, in documenti accessibili al pubblico cui è fatto riferimento nei piani di lavoro. Esso stabilisce principi generali, metodi e strumenti in grado di fornire orientamenti e contributi per un approccio comune efficace a livello europeo e nazionale. 2.   I metodi relativi alla qualità sono descritti nelle tabelle e nei riquadri seguenti: a) tabella 5A per gli schemi di campionamento delle catture, gli schemi di campionamento per la pesca ricreativa, gli schemi di campionamento per le specie anadrome e catadrome e le campagne di ricerca in mare; b) tabella 5B per le variabili dell'attività di pesca, i dati economici e sociali per la pesca, i dati economici e sociali per l'acquacoltura e i dati economici e sociali per l'industria di trasformazione; c) riquadro 2A; d) riquadro 3A; e) riquadro 3B e f) riquadro 3C. 3.   Nei casi in cui i dati sono raccolti mediante campionamento, gli Stati membri si avvalgono di modelli statisticamente validi conformi agli orientamenti di buona prassi forniti dalla Commissione, dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), dallo CSTEP o da altri organismi di esperti della Commissione europea. La descrizione dei metodi di campionamento comprende in particolare, ma non solo, l'indicazione delle finalità, il modello di campionamento, le difficoltà di esecuzione previste (comprese le mancate risposte e le risposte negative), l'archiviazione dei dati, le procedure di garanzia della qualità e i metodi di analisi. Essa comprende inoltre la definizione delle unità di campionamento, le basi di campionamento e la copertura della popolazione bersaglio (compresi i criteri utilizzati per la copertura), gli schemi di stratificazione e i metodi di selezione del campione per le unità di campionamento primarie, secondarie e di livello inferiore. Nei casi in cui è possibile definire obiettivi quantitativi, questi possono essere indicati direttamente, in termini di dimensioni del campione o di tassi di campionamento, oppure mediante la definizione dei livelli di precisione e di confidenza da raggiungere. Per i dati censuari gli Stati membri indicano se tutti i segmenti sono coperti e precisano le parti mancanti della popolazione totale e il modo in cui queste vengono stimate. La qualità dei dati di campionamento è dimostrata, se del caso, mediante indicatori di qualità relativi alla precisione e ai possibili effetti distorsivi.
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Garanzia e controllo della qualità (Art. 5 Decisione (UE) 2016/1701) — Testo vigente | Portale Normativo