Art. 4
Fonte dei dati, procedure e metodi di raccolta e trattamento dei dati
In vigore dal 19 ago 2016
Fonte dei dati, procedure e metodi di raccolta e trattamento dei dati
1. Quando i dati sono raccolti principalmente in applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008, secondo il disposto dell', paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, la fonte dei dati è descritta nelle tabelle o nei riquadri di seguito indicati:
a)
tabella 1C
b)
tabella 1D
c)
tabella 1E
d)
tabella 3A
e)
riquadro 3A
f)
tabella 3B
g)
riquadro 3B
h)
tabella 3C e
i)
riquadro 3C.
2. Quando i dati sono raccolti in applicazione di atti giuridici diversi dal regolamento (CE) n. 199/2008, secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, la fonte dei dati è descritta nelle tabelle e nei riquadri di seguito indicati:
a)
tabella 2A
b)
riquadro 2A
c)
tabella 3A, se pertinente, e
d)
riquadro 3A, se pertinente.
3. Se il programma pluriennale dell'Unione fa riferimento a uno studio pilota o a una metodologia semplificata, gli Stati membri descrivono tale studio, precisandone obiettivo, durata, metodologia e risultati attesi, nelle seguenti sezioni:
a)
studio pilota 1 — sezione 1
b)
studio pilota 2 — sezione 1
c)
studio pilota 3 — sezione 3 e
d)
studio pilota 4 — sezione 3.
4. I modelli di campionamento previsti sono descritti nella tabella 4 A, nel riquadro 4 A e nella tabella 4B. La popolazione di riferimento, che sarà utilizzata per la selezione della popolazione oggetto del campionamento, è descritta nelle tabelle 4C e 4D. Se il campionamento è effettuato da osservatori a bordo o a terra, la frazione delle catture sottoposta a campionamento è indicata in modo da specificare se il campionamento riguarda tutte le specie, unicamente le specie commerciali o soltanto determinati taxa.
5. Le metodologie, la definizione e il calcolo delle variabili sociali ed economiche sono conformi ai pertinenti orientamenti comunemente accettati da organismi di esperti della Commissione europea. In assenza di tali orientamenti, gli Stati membri descrivono in modo chiaro l'approccio adottato e ne forniscono la giustificazione nei seguenti riquadri:
a)
riquadro 3 A
b)
riquadro 3B e
c)
riquadro 3C.
6. Gli Stati membri si coordinano al fine di elaborare e attuare metodi a livello dell'UE o a livello regionale per correggere e imputare i dati relativi alle parti dei piani di campionamento che non sono state sottoposte a campionamento o lo sono state in modo inadeguato. I metodi di imputazione tengono conto degli orientamenti e dei metodi adottati da organizzazioni statistiche internazionali. I dati imputati devono essere chiaramente evidenziati quando vengono comunicati agli utenti finali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2016:1701:oj#art-4