Art. 1

Contenuto dei piani di lavoro

In vigore dal 19 ago 2016
Contenuto dei piani di lavoro 1.   Il contenuto dei piani di lavoro per la raccolta dei dati per il periodo 2017-2019 di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 è presentato conformemente al modello riportato nell'allegato della presente decisione. 2.   Ai fini del suddetto allegato si applicano le definizioni che figurano nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5), nel regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (6), nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e nel programma pluriennale dell'Unione. 3.   I piani di lavoro elaborati dagli Stati membri descrivono: a) i dati da raccogliere in conformità del programma pluriennale dell'Unione; b) la distribuzione spaziale e temporale e la frequenza con cui saranno raccolti i dati; c) la fonte dei dati, le procedure e i metodi per raccogliere e trattare i dati e ottenere i set di dati che saranno forniti agli utenti finali; d) il quadro di garanzia e di controllo della qualità predisposto per garantire un'adeguata qualità dei dati; e) in che modo e quando i dati saranno disponibili, tenendo conto delle esigenze definite dagli utenti finali di pareri scientifici; f) le disposizioni in materia di cooperazione e coordinamento internazionale e regionale, compresi gli accordi bilaterali e multilaterali, e g) in che modo si è tenuto conto degli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri. 4.   Il contenuto e il formato delle descrizioni di cui sopra è conforme alle prescrizioni di cui agli articoli da 2 a 8, ulteriormente precisate nell'allegato della presente decisione.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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