Art. 6
Principio dell'annualità
In vigore dal 4 ago 2016
Principio dell'annualità
1. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Agenzia sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio o, nel caso degli impegni giuridici relativamente ai quali la maggior parte delle fasi preparatorie è stata effettuata entro il 31 dicembre, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio o durante gli esercizi precedenti.
4. Considerato il fabbisogno dell'Agenzia e previa approvazione del comitato direttivo, a norma dell', gli stanziamenti inutilizzati possono essere iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio successivo. Tali stanziamenti devono essere utilizzati per primi.
5. I paragrafi da 1 a 4 non ostano a che gli impegni di bilancio per le azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possano essere ripartiti in frazioni annue.
Storico versioni
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