Art. 5

Principi dell'unità e della verità del bilancio

In vigore dal 4 ago 2016
Principi dell'unità e della verità del bilancio 1.   La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione a una linea del bilancio dell'Agenzia. 2.   Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio dell'Agenzia. 3.   Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell'Agenzia solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria. 4.   Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a partire dal bilancio dell'Agenzia non sono dovuti a quest'ultima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1353:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Principi dell'unità e della verità del bilancio (Art. 5 Decisione (UE) 2016/1353) — Testo vigente | Portale Normativo