Art. 30
In vigore dal 4 ago 2016
I bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc che coprono le indennità e spese degli END ad hoc possono essere costituiti da contributi di paesi terzi che partecipano a tali progetti e programmi, ai sensi dell', paragrafo 5 della decisione (PESC) 2015/1835.
Fatte salve le disposizioni dell', secondo comma, detti contributi non autorizzano i cittadini dei paesi terzi interessati ad essere considerati ammissibili nelle procedure di assunzione di END ad hoc.
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