Art. 28
In vigore dal 4 ago 2016
Gli END ad hoc sono assegnati esclusivamente ai progetti o programmi ad hoc il cui bilancio finanzi le rispettive indennità e spese.
L'assunzione di END ad hoc è soggetta alla previa approvazione dei pertinenti Stati membri contributori, sulla base di una proposta comprensiva del progetto di avviso di posto vacante associato a ciascun incarico, da parte di uno o più Stati membri contributori pertinenti o dell'Agenzia.
Storico versioni
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