Art. 25

Missioni

In vigore dal 4 ago 2016
Missioni 1.   L'END senza spese che partecipa a missioni al di fuori della sede di distacco ottiene il rimborso conformemente alle norme vigenti per il rimborso delle missioni degli agenti, salve modalità diverse convenute fra l'Agenzia e il datore di lavoro. 2.   Se per una data missione l'Agenzia offre agli agenti un'assicurazione speciale per «alto rischio», il beneficio è esteso anche all'END senza spese che partecipa alla medesima missione. 3   L'END senza spese che partecipa ad una missione al di fuori del territorio dell'Unione è sottoposto al regime di sicurezza vigente presso l'Agenzia per tali missioni.
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Missioni (Art. 25 Decisione (UE) 2016/1352) — Testo vigente | Portale Normativo