Art. 4
In vigore dal 29 lug 2016
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette le seguenti informazioni:
—
l'elenco dei beneficiari dell'aiuto ai sensi del regime di cui all', paragrafo 2, e l'ammontare totale dell'aiuto ricevuto da ciascuno di essi in virtù di tale regime;
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l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
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una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
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i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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