Art. 3
In vigore dal 29 lug 2016
1. Il recupero dell'aiuto di cui all', paragrafo 2, è immediato ed effettivo.
2. L'Italia garantisce l'esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2017:1861:oj#art-3