Art. 1

In vigore dal 29 lug 2016
1.   Il regime istituito dall'Italia in virtù della legge della Regione Sardegna del 13 aprile 2010, n. 10, Misure per lo sviluppo del trasporto aereo, non comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato a favore di SOGEAAL SpA, SOGAER SpA, la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari-Elmas e GEASAR SpA, la società di gestione dell'aeroporto di Olbia. 2.   Il regime istituito dall'Italia in virtù della legge 10/2010 configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, a favore di Ryanair.AMS, easyJet, Air Berlin, Meridiana, Alitalia, Air Italy, Volotea, Wizzair, Norwegian, JET2.COM, Niki, Tourparade, Germanwings, Air Baltic e Vueling, nella misura in cui si riferisce alle attività di tali compagnie aeree presso gli aeroporti di Cagliari-Elmas e Olbia. 3.   L'Italia ha dato esecuzione all'aiuto di Stato di cui al paragrafo 2 in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 4.   L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 2 è incompatibile con il mercato interno.
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