Art. 3
In vigore dal 4 lug 2016
Gli aiuti individuali concessi nel quadro del regime di cui all' che, al momento della concessione, soddisfano le condizioni stabilite in un regolamento adottato a norma dell' del regolamento (CE) n. 994/98, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/1588 o in qualsiasi altro regime di aiuti approvato, sono compatibili con il mercato interno, fino alle intensità massime di aiuto applicabili a questo tipo di aiuto.
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