Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 lug 2016
Gli aiuti individuali concessi nel quadro del regime di cui all' che, al momento della concessione, soddisfano le condizioni stabilite in un regolamento adottato a norma dell' del regolamento (CE) n. 994/98, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/1588 o in qualsiasi altro regime di aiuti approvato, sono compatibili con il mercato interno, fino alle intensità massime di aiuto applicabili a questo tipo di aiuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1846:oj#art-3