Art. 6
In vigore dal 4 lug 2016
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Ungheria trasmette una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarvisi.
2. L'Ungheria informa la Commissione in merito allo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1846:oj#art-6