Art. 6
Spese per le riunioni
In vigore dal 20 mag 2016
Spese per le riunioni
1. I partecipanti alle attività del gruppo di esperti non sono retribuiti per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del GEE in base alle proprie disposizioni interne.
3. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Storico versioni
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