Art. 4
Composizione — Nomina
In vigore dal 20 mag 2016
Composizione — Nomina
1. Il GEE è composto da 15 membri al massimo. I membri intervengono nei settori di loro competenza di cui all'.
2. I membri agiscono a titolo personale. Consigliano la Commissione nell'interesse pubblico e in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. I membri informano in tempo utile la Commissione su un eventuale conflitto d'interessi che possa compromettere la loro indipendenza.
3. I membri sono nominati dal presidente della Commissione sulla base di una proposta del commissario competente per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, previa trasmissione della loro candidatura in risposta all'invito a manifestare interesse per la nomina a membro del GEE e a seguito di un processo di selezione sotto la supervisione di un comitato di individuazione, sulla base dei criteri di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.
4. Nel proporre la composizione del GEE, il comitato di identificazione mira a garantire, per quanto possibile, un elevato livello di competenza e pluralità di vedute, un equilibrio geografico e una rappresentazione equilibrata del know-how pertinente e delle aree di interesse, tenendo conto dei compiti specifici del GEE, del tipo di competenza necessario e delle risposte ottenute a seguito dell'invito a manifestare interesse. Il GEE è un organismo indipendente, pluralista e pluridisciplinare.
5. Ciascun membro del GEE è nominato per due anni e mezzo. Al termine di un mandato, la nomina può essere rinnovata, al massimo per tre volte.
6. I seguenti fattori e criteri saranno presi in considerazione per la selezione dei candidati per il gruppo:
a)
la composizione del gruppo garantisce consulenze indipendenti della qualità più elevata, che combinano saggezza e lungimiranza. La credibilità del gruppo risiede nell'equilibrio delle qualità delle donne e degli uomini che lo compongono, i quali collettivamente riflettono la varietà di vedute in tutta Europa. Si presterà particolare attenzione all'equilibrio di genere e di età e alla distribuzione geografica;
b)
i membri del gruppo sono esperti di fama internazionale, di comprovata eccellenza e esperienza a livello europeo e mondiale;
c)
i membri rispecchiano l'ampia portata interdisciplinare del mandato del gruppo, che comprende la filosofia e l'etica, le scienze naturali e sociali e il diritto. Tuttavia, essi non si considerano rappresentanti di una disciplina, visione, o linea di ricerca particolare; hanno una visione ampia che riflette collettivamente la conoscenza degli importanti sviluppi in corso ed emergenti, ivi comprese le prospettive interdisciplinari, multidisciplinari e transdisciplinari, e il bisogno di consulenze in campo etico a livello europeo;
d)
oltre alla loro comprovata reputazione, i membri utilizzano collettivamente le loro competenze, acquisite in vari Stati membri e a livello europeo e internazionale, per fornire consulenze di carattere etico ai responsabili delle politiche;
e)
il gruppo comprende membri con esperienza in organismi quali i consigli e i comitati consultivi, consulenti di organismi pubblici, comitati nazionali di etica, università e istituti di ricerca. Può essere utile al gruppo includere membri che hanno acquisito esperienza in più di un paese e membri provenienti da paesi terzi.
7. I membri del GEE sono individuati e selezionati sulla base di un invito pubblico a manifestare interesse, in cui si specificano le modalità di trasmissione di una candidatura completa. La Commissione pubblica l'invito a presentare proposte sul sito web Europa. Sarà fornito anche un link dal registro dei gruppi di esperti della Commissione e da altre entità simili (il «registro dei gruppi di esperti») al sito web Europa.
8. Le candidature possono essere trasmesse, purché il candidato si attenga alle modalità di trasmissione di una candidatura completa.
9. La Commissione pubblica l'elenco dei membri del GEE nel registro dei gruppi di esperti.
10. I candidati ritenuti idonei, ma non nominati a norma del paragrafo 2 del presente articolo, saranno iscritti in un elenco di riserva. Il presidente della Commissione può nominare membri dall'elenco di riserva.
11. Qualora un membro non sia più in grado di contribuire in modo efficace al lavoro del GEE, o presenti le dimissioni o non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente della Commissione può nominare un membro di sostituzione dall'elenco di riserva per la durata rimanente del mandato del membro originario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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