Art. 5

Funzionamento

In vigore dal 20 mag 2016
Funzionamento 1.   La direzione generale della Ricerca e Innovazione, in stretta collaborazione con il presidente del GEE, è responsabile del coordinamento e dell'organizzazione del lavoro del GEE e provvede alle mansioni di segreteria. 2.   Tra i suoi membri il GEE elegge, a maggioranza semplice, un presidente e un vicepresidente per la durata del mandato. 3.   I membri del GEE e gli esperti invitati sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nelle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 (3) e (UE, Euratom) 2015/444 (4). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei. 4.   Il programma di lavoro del GEE, comprese le analisi etiche proposte dal GEE di propria iniziativa, è approvato dal presidente della Commissione. Ogni richiesta di analisi etica comprende i parametri dell'analisi richiesta. La Commissione, nel richiedere il parere del GEE, stabilisce il termine entro il quale tale parere deve essere formulato. 5.   I pareri del GEE comprendono una serie di raccomandazioni. Si basano su una panoramica dello stato dell'arte delle scienze e delle tecnologie in questione e su un'analisi esaustiva delle questioni etiche in gioco. I servizi competenti della Commissione sono informati in merito alle raccomandazioni formulate dal GEE. 6.   Il GEE opera in maniera collegiale, cercando il consenso tra i suoi membri. Adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti, previo accordo del rappresentante della Commissione. Le procedure di lavoro devono cercare di garantire che tutti i deputati abbiano un ruolo attivo nelle attività del gruppo. 7.   Il GEE si riunisce di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da questa fissati. Il GEE si riunisce almeno 6 volte nel corso di 12 mesi, per un totale di circa 12 giorni lavorativi l'anno. D'intesa con il rappresentante della Commissione, si possono organizzare, se necessario, riunioni aggiuntive. Ai fini della preparazione delle analisi del GEE e nei limiti delle risorse disponibili, il rappresentante della Commissione può: — se del caso, invitare esperti e rappresentanti delle pertinenti organizzazioni non governative o organizzazioni rappresentative per uno scambio di opinioni su una base ad hoc. La Commissione può anche invitare esperti esterni a partecipare all'attività del GEE su una base temporanea ad hoc, se ciò è ritenuto necessario per coprire l'ampio spettro di questioni etiche relative ai progressi nel settore delle scienze e delle nuove tecnologie, — avviare studi per raccogliere le informazioni di natura tecnico-scientifica necessarie, — autorizzare la creazione di gruppi di lavoro che esaminano questioni specifiche, — stabilire legami stretti con esponenti dei vari organismi etici nell'Unione europea e nei paesi terzi. Inoltre, per ogni parere formulato dal GEE, la Commissione organizza una tavola rotonda pubblica per promuovere il dialogo e migliorare la trasparenza. Il GEE stabilisce stretti legami con i servizi della Commissione competenti per le tematiche di cui si occupa il gruppo. 8.   Il gruppo si adopera per raggiungere un consenso. Tuttavia, ove un parere non venga adottato all'unanimità, esso darà conto di ogni posizione di dissenso (in quanto «parere di minoranza») con il nome dei membri dissenzienti. Il parere è trasmesso al presidente della Commissione o a un rappresentante designato dal presidente. Ogni parere viene pubblicato immediatamente e trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea dopo la sua adozione. 9.   Se, per motivi operativi, occorra fornire un parere su una determinata questione in tempi più rapidi rispetto a quelli necessari per la normale procedura di adozione di un parere, si possono effettuare brevi dichiarazioni o altre forme di analisi seguite eventualmente da un'analisi più approfondita, sotto forma di un parere, garantendo il pieno rispetto della trasparenza come per qualsiasi parere. Le dichiarazioni saranno pubblicate e messe a disposizione sul sito Internet del GEE. Come parte del suo programma di lavoro, d'intesa con il rappresentante della Commissione, il GEE può aggiornare il parere qualora lo ritenga necessario. 10.   Le discussioni del GEE hanno carattere riservato. D'intesa con il rappresentante della Commissione, il GEE può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di renderne pubblico il contenuto. 11.   Tutti i pertinenti documenti relativi alle attività del GEE (come gli ordini del giorno, i verbali, i pareri e i contributi dei partecipanti) sono messi a disposizione tramite il registro dei gruppi di esperti o mediante un link dal registro verso un sito web dedicato. Qualora si ritenga che la divulgazione di un documento comprometta la tutela di un interesse pubblico o privato definito all' del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), si possono prevedere deroghe alla pubblicazione. 12.   Prima della scadenza del mandato del GEE, viene elaborata, sotto la responsabilità del presidente del gruppo, una relazione di attività. La relazione è pubblicata e trasmessa secondo le modalità di cui al paragrafo 11.
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