Art. 4
In vigore dal 7 apr 2016
Gli aiuti individuali concessi nell'ambito del regime di cui all' che, all'epoca della concessione, soddisfacevano le condizioni previste da un regolamento adottato a norma dell' del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualsiasi altro regime di aiuti autorizzato sono compatibili con il mercato interno fino alle intensità massime di aiuto applicabili a quel tipo di aiuti.
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