Art. 7

In vigore dal 7 apr 2016
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione l'Austria trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nell'ambito dei regimi di cui all' e l'importo totale degli aiuti ricevuti da ciascun beneficiario nell'ambito del regime; b) l'importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso i beneficiari; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle pianificate per conformarsi alla presente decisione; d) documenti atti a dimostrare che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare gli aiuti. L'Austria tiene informata la Commissione sui progressi delle misure nazionali adottate per dare attuazione alla presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'. L'Austria trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure già adottate e su quelle pianificate per conformarsi alla presente decisione, nonché informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e sugli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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Art. 7 Decisione (UE) 2016/1700 — Testo vigente | Portale Normativo