Art. 1

In vigore dal 7 apr 2016
Gli aiuti di Stato cui l'Austria ha dato esecuzione per le misure e i periodi indicati di seguito sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: — aiuti alla pubblicità generica nel periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001; — aiuti alla pubblicità nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006; — aiuti a/tramite campagne pubblicitarie al di fuori dell'Austria e alla pubblicità generica in Austria nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 1o gennaio 2004; — aiuti alla pubblicità della qualità nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008; — aiuti a/tramite misure promozionali in senso lato e misure di assistenza tecnica nel periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1999; — aiuti sotto forma di assistenza tecnica, servizi di consulenza e misure di controllo per prodotti di qualità nel periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1999; — aiuti a prodotti di qualità nel periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006; — aiuti sotto forma di assistenza tecnica nel periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006; — aiuti sotto forma di assistenza tecnica per prodotti generici nel periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2004; — aiuti sotto forma di assistenza tecnica a favore di produttori primari nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.
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Art. 1 Decisione (UE) 2016/1700 — Testo vigente | Portale Normativo