Art. 2
Certificato fitosanitario
In vigore dal 17 mar 2016
Certificato fitosanitario
1. Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Canada in conformità all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2000/29/CE, attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi dopo le verifiche del caso.
2. Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazione aggiuntiva», i seguenti elementi:
a)
la dicitura «in conformità ai requisiti dell'Unione europea stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione»;
b)
il numero dei fasci;
c)
il nome dell'impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) in Canada.
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2016:412:oj#art-2