Art. 2

Certificato fitosanitario

In vigore dal 17 mar 2016
Certificato fitosanitario 1.   Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Canada in conformità all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2000/29/CE, attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi dopo le verifiche del caso. 2.   Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazione aggiuntiva», i seguenti elementi: a) la dicitura «in conformità ai requisiti dell'Unione europea stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione»; b) il numero dei fasci; c) il nome dell'impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) in Canada.
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Certificato fitosanitario (Art. 2 Decisione (UE) 2016/412) — Testo vigente | Portale Normativo