Art. 1
Autorizzazione a prevedere una deroga
In vigore dal 17 mar 2016
Autorizzazione a prevedere una deroga
In deroga all', paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di legno di Fraxinus L. originario del Canada o ivi lavorato (in seguito «legno specificato») che, prima del suo trasporto al di fuori del Canada, è conforme alle condizioni fissate nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2016:412:oj#art-1