Art. 4
Segnalazione dei casi di non conformità
In vigore dal 17 mar 2016
Segnalazione dei casi di non conformità
Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a ciascuna partita non conforme alla presente decisione. La segnalazione avviene entro tre giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione di una siffatta partita.
Storico versioni
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