Art. 4

Segnalazione dei casi di non conformità

In vigore dal 17 mar 2016
Segnalazione dei casi di non conformità Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a ciascuna partita non conforme alla presente decisione. La segnalazione avviene entro tre giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione di una siffatta partita.
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Segnalazione dei casi di non conformità (Art. 4 Decisione (UE) 2016/412) — Testo vigente | Portale Normativo