Art. 8

Funzionamento

In vigore dal 9 mar 2016
Funzionamento 1.   La piattaforma è presieduta dal rappresentante della Commissione. Il presidente è assistito da due copresidenti scelti tra i rappresentanti ad alto livello. Il presidente e i due copresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori della piattaforma in collaborazione con un segretariato, che funge da segretariato della piattaforma, inclusi l'ufficio di presidenza e i gruppi di lavoro. Il segretariato è fornito dalla Commissione. 2.   La piattaforma si riunisce almeno due volte l'anno. 3.   Nell'esecuzione della sua missione, la piattaforma adotta decisioni in merito: a) al suo regolamento interno; b) a programmi di lavoro biennali che fissino, tra l'altro, le priorità e una descrizione concreta delle attività di cui all'; c) alle relazioni biennali della piattaforma; d) all'istituzione di gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche indicate nei programmi di lavoro, incluse modalità pratiche per tali gruppi di lavoro, i quali devono essere sciolti una volta adempiuto il mandato. La piattaforma adotta le decisioni di cui al presente paragrafo a maggioranza semplice. Il rappresentante della Commissione e i rappresentanti ad alto livello dispongono ciascuno di un voto. 4.   L'ufficio di presidenza può invitare, se del caso, esperti con competenze specifiche nella tematica in discussione a partecipare di volta in volta alle delibere della piattaforma o dei gruppi di lavoro. 5.   La piattaforma è assistita dal segretariato di cui al paragrafo 1. Il segretariato prepara le riunioni della piattaforma, i progetti dei programmi di lavoro della piattaforma e i progetti delle relazioni e dà seguito alle riunioni della piattaforma e alle relative conclusioni. 6.   La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle attività della piattaforma, anche in merito alle riunioni congiunte con gruppi di esperti e comitati. La Commissione trasmette i programmi di lavoro e le relazioni della piattaforma al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
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Funzionamento (Art. 8 Decisione (UE) 2016/344) — Testo vigente | Portale Normativo