Art. 7
Rappresentanti ad alto livello
In vigore dal 9 mar 2016
Rappresentanti ad alto livello
1. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante ad alto livello quale membro della piattaforma con diritto di voto.
Ciascuno Stato membro provvede a che il rappresentante ad alto livello sia dotato di un mandato adeguato per svolgere le attività della piattaforma. Ogni Stato membro nomina altresì un supplente che sostituisce il suo rappresentante ad alto livello ogni qual volta necessario e gode in tali casi del diritto di voto.
2. Nella nomina del rappresentante ad alto livello e del relativo supplente, ciascuno Stato membro dovrebbe prendere in considerazione tutte le autorità pubbliche competenti, in particolare le autorità preposte all'applicazione della legge e gli altri soggetti coinvolti, conformemente alle normative e/o prassi nazionali. Possono essere coinvolti anche le parti sociali o altri soggetti pertinenti, conformemente alle normative e/o prassi nazionali.
3. Ciascun rappresentante ad alto livello nominato ai sensi del presente articolo partecipa alle riunioni plenarie della piattaforma e, se del caso, ad altre attività e ad altri gruppi di lavoro della piattaforma.
Ciascun rappresentante ad alto livello comunica alla Commissione l'elenco e i dati di contatto delle autorità competenti e, ove applicabile, delle parti sociali e di altri soggetti pertinenti che hanno un ruolo nel contrasto al lavoro non dichiarato.
Ciascun rappresentante ad alto livello mantiene i contatti con tutte le autorità competenti e, ove applicabile, con le parti sociali e gli altri soggetti pertinenti, per quanto riguarda le attività della piattaforma, e coordina la loro partecipazione alle riunioni della piattaforma e/o il loro contributo alle attività della piattaforma o dei suoi gruppi di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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