Art. 6
Attività
In vigore dal 9 mar 2016
Attività
1. Nell'esecuzione della sua missione, la piattaforma svolge in particolare le seguenti attività:
a)
migliorare la conoscenza del lavoro non dichiarato, anche in relazione alle cause e alle differenze regionali, mediante definizioni condivise e concetti comuni, strumenti di misurazione basati su dati concreti e la promozione dell'analisi comparativa e dei pertinenti strumenti metodologici per la raccolta di dati, avvalendosi dei lavori di altri soggetti, compresi il comitato per l'occupazione (EMCO) e il comitato per la protezione sociale (CPS);
b)
migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche dei diversi sistemi e delle diverse prassi di contrasto al lavoro non dichiarato, inclusi i suoi aspetti transfrontalieri;
c)
sviluppare l'analisi dell'efficacia delle diverse misure politiche nel contrastare il lavoro non dichiarato, comprese le misure preventive e le sanzioni;
d)
creare strumenti per un'efficiente condivisione di informazioni ed esperienze, ad esempio una banca delle conoscenze delle diverse prassi e misure adottate, compresi gli accordi bilaterali o multilaterali applicati negli Stati membri per contrastare il lavoro non dichiarato;
e)
sviluppare strumenti, quali orientamenti per l'applicazione, manuali di buone prassi e principi per le ispezioni condivisi volti a contrastare il lavoro non dichiarato, e valutare le esperienze con tali strumenti;
f)
facilitare e sostenere diverse forme di cooperazione tra gli Stati membri aumentando la loro capacità di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro non dichiarato attraverso la promozione e la facilitazione di approcci innovativi, quali lo scambio di personale, l'uso di banche dati, in conformità della normativa nazionale applicabile sulla protezione dei dati, e attività comuni, nonché attraverso la valutazione delle esperienze di tale cooperazione intraprese dagli Stati membri partecipanti;
g)
esaminare la fattibilità di un sistema di scambio rapido delle informazioni e migliorare la condivisione dei dati in conformità delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati, anche esplorando la possibilità di utilizzare il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI);
h)
scambiare le esperienze delle autorità nazionali nell'applicazione del diritto dell'Unione pertinente per contrastare il lavoro non dichiarato;
i)
sviluppare e, ove opportuno, migliorare la capacità di formazione per le autorità competenti e sviluppare un quadro per lo svolgimento di formazioni in comune;
j)
organizzare valutazioni tra pari per seguire i progressi compiuti nel contrasto al lavoro non dichiarato negli Stati membri che scelgono di partecipare a tali valutazioni;
k)
scambiare esperienze e mettere a punto migliori prassi in materia di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e, ove opportuno, di paesi terzi al fine di accrescere l'efficacia di tale cooperazione nell'affrontare i problemi connessi al lavoro non dichiarato che riguardano tali paesi;
l)
sensibilizzare in merito al problema del lavoro non dichiarato mediante attività comuni quali campagne europee e il coordinamento di strategie a livello regionale o di Unione, compresi gli approcci settoriali;
m)
procedere a scambi di esperienze in merito alla consulenza fornita ai lavoratori interessati dal lavoro non dichiarato e alla loro informazione.
2. Nell'esecuzione delle attività di cui al paragrafo 1, la piattaforma si avvale di tutte le fonti d'informazione pertinenti, compresi studi e progetti di cooperazione multilaterale, tenendo conto dei pertinenti strumenti e delle pertinenti strutture dell'Unione nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito degli accordi bilaterali in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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