Art. 30

Idoneità di candidati e offerenti

In vigore dal 9 feb 2016
Idoneità di candidati e offerenti 1.   Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi successivi, tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nell'Unione possono partecipare a procedure di aggiudicazione. Le procedure di aggiudicazione sono altresì accessibili a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in un paese che abbia ratificato l'accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio o abbia concluso con l'Unione un accordo bilaterale sugli appalti, alle condizioni stabilite nei predetti accordi. I fornitori di altri paesi possono essere ammessi a partecipare a esclusiva discrezione della BCE. 2.   I raggruppamenti temporanei di fornitori possono partecipare alle procedure di aggiudicazione alle condizioni stabilite nel bando di gara o nell'invito a offrire. La BCE può richiedere che i raggruppamenti temporanei adottino una specifica forma giuridica qualora l'appalto sia aggiudicato ad essi, ove tale forma sia necessaria per la corretta esecuzione dell'appalto. I partecipanti in un raggruppamento temporaneo sono responsabili in solido per l'esecuzione dell'appalto. 3.   I candidati e gli offerenti inviano solo una domanda o un'offerta. La BCE può escludere dalla partecipazione ogni candidato o offerente che invii una domanda o offerta distinta e che: a) sia membro dello stesso gruppo di imprese collegate di un altro candidato o offerente; b) sia membro di un raggruppamento temporaneo con altri candidati o offerenti; oppure c) offra che una parte sostanziale dell'appalto sia aggiudicata a un altro candidato o offerente come subappaltatore; se sussistono indicazioni relativamente al fatto che abbia ricevuto informazioni riguardanti la domanda o l'offerta predisposta da un altro candidato o offerente o se l'invio di domande o offerte molteplici distorce altrimenti la libera concorrenza tra candidati o offerenti. 4.   La BCE esclude candidati o offerenti dalla partecipazione se questi, o i loro organi di gestione, sono stati condannati con sentenza definitiva per partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici o finanziamento del terrorismo, riciclaggio dei proventi di attività illecite, lavoro minorile o tratta di esseri umani, di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, o per qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, della BCE o delle BCN. 5.   La BCE può escludere i candidati o gli offerenti dalla partecipazione in ogni momento se: a) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o in ogni altra analoga situazione prevista da leggi o regolamenti nazionali; b) si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la loro integrità; c) non abbiano ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti o nel quale l'appalto deve essere eseguito; d) abbiano mostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un altro contratto di appalto pubblico o rispetto ai loro obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro; e) essi o i dirigenti, il personale o gli agenti dei medesimi si trovino in una situazione di conflitto di interessi che non può essere risolto con altre misure meno intrusive; f) siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dalla BCE; oppure g) contattino altri candidati o offerenti al fine di restringere la concorrenza o tentare di influenzare indebitamente il procedimento decisionale nella procedura di aggiudicazione dell'appalto. 6.   I candidati o gli offerenti devono certificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate ai paragrafi 4 e 5 e fornire le prove indicate nel bando di gara o nell'invito ad offrire. Se tali condizioni dovessero verificarsi nel corso della procedura il candidato o l'offerente interessato informa la BCE senza indebito ritardo. I candidati o gli offerenti possono fornire le prove a dimostrazione della loro idoneità nonostante l'esistenza di motivi di esclusione. 7.   Qualora un candidato, o un'impresa collegata a un candidato, sia stato coinvolto nella preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, per esempio fornendo una consulenza sulla strategia dell'appalto o sulle specifiche, la BCE adotta misure adeguate per garantire la leale concorrenza e un pari livello di informazione tra i candidati. Qualora necessario al raggiungimento di tali obiettivi, la BCE può escludere il candidato o l'impresa dalla procedura. Prima dell'esclusione, al candidato o all'impresa è offerta la possibilità di provare che il loro previo coinvolgimento non distorce la concorrenza. 8.   La BCE può escludere dalla partecipazione a ogni futura procedura di aggiudicazione, per un periodo di tempo ragionevole, un candidato o un offerente che sia in una delle situazioni descritte nei paragrafi 4 e 5. La BCE decide sull'esclusione e determina il periodo della sua durata applicando il principio di proporzionalità, tenendo in conto in particolare: (a) della gravità dell'infrazione, della condotta, dell'inadempimento o del fallimento; (b) del tempo trascorso dal momento in cui l'infrazione, la condotta, l'inadempimento o il fallimento sono stati commessi o sono avvenuti; (c) della durata e dell'eventuale ricorrenza dell'infrazione, della condotta, dell'inadempimento o del fallimento; (d) del dolo o del grado di colpa del fornitore interessato e (e) delle misure intraprese dallo stesso per evitare simili infrazioni, condotte, inadempimenti o fallimenti in futuro. Il periodo di esclusione non può eccedere i 10 anni dal momento della notifica dell'esclusione stessa al fornitore. Prima di prendere la decisione di escludere un fornitore, la BCE dà allo stesso l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista a meno che i fatti che giustificano l'esclusione siano stati accertati in una sentenza definitiva. La BCE comunica al fornitore per iscritto la propria decisione e le principali motivazioni della stessa.
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Idoneità di candidati e offerenti (Art. 30 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo